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Responsabilità e figura armatoriale

Responsabilità e figura armatoriale

Novembre 2011 | Autore: Redazione Blumag
GPS Giuridico

La figura dell’Armatore è delineata dal Titolo III, Capo I, articoli 265 e seguenti del Codice della Navigazione come colui che “assume l’esercizio di una naveâ€. È pertanto Armatore colui che, con propria organizzazione di uomini e mezzi, appronta le attività necessarie all’utilizzo della nave, assumendone le relative responsabilità. Il Legislatore, nella redazione del c.d. “Codice della Nautica da diporto†(D.Lgs. 171/2005) ha omesso ogni specifico riferimento alla figura armatoriale in ambito diportistico, individuando la figura del Proprietario dell’unità quale gestore della stessa, nonché quale responsabile del suo esercizio e dei danni che possano derivare dalla navigazione. Siffatta differenziazione deriva dal carattere imprenditoriale con il quale viene svolta l’attività armatoriale, che non si attaglia al diportista che utilizza l’imbarcazione per finalità non lucrative. Il citato “Codice†individua altresì due tipologie di utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e cioè la locazione ed il noleggio. È soltanto in questi casi stabilita l’annotazione nel registro di iscrizione del “Proprietario†o “Armatore†dell’unità (Titolo I, art. 2).

Il “Codice della Nautica da diportoâ€, all’articolo 40, disciplina la responsabilità civile verso i terzi così come regolamentata in tema di circolazione dei veicoli dall’art. 2054 Cod. Civ..Il Proprietario dell’unità coinvolta in un sinistro è obbligato a risarcire il danno subito da persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Lo stesso è corresponsabile della causazione del danno unitamente al conducente dell’unità, salvo che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Ai fini del risarcimento del danno trova applicazione il termine prescrizionale di due anni decorrenti dalla data dell’evento.

Analogamente a quanto previsto dalle norme concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il c.d. “Codice delle Assicurazioni†(D.Lgs. 209/2005), all’art. 123, stabilisce che le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 Cod. Civ., ma soltanto per i danni alla persona. Le polizze di assicurazione contro la responsabilità civile estendono comunque la garanzia anche ai danni alle cose. La responsabilità di assicuratore ed assicurato nei confronti dei terzi è solidale.


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