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Cenni sulle garanzie pre/post vendita

Cenni sulle garanzie pre/post vendita

Febbraio 2012 | Autore: Redazione Blumag
GPS Giuridico

AllorchĂ© venga data da un privato (consumatore) al Cantiere Navale la commissione di costruire un’unitĂ  da diporto, il problema che si pone è stabilire il momento in cui si verificherĂ  il trasferimento della proprietĂ  e chi sia il proprietario dell’unitĂ  in costruzione, considerata l’usuale modalitĂ  di pagamento del prezzo secondo gli stati avanzamento lavoro. Nell’ipotesi in cui il cantiere ricada sotto una procedura concorsuale e la costruzione non sia stata terminata, il committente potrebbe non vedersi restituire le rate del prezzo corrisposte, senza poter disporre dell’unitĂ  in costruzione. In assenza di specifiche pattuizioni contrattuali, un recente orientamento giurisprudenziale prevede che, in forza del rinvio contenuto nell’art. 241 cod. nav., la proprietĂ  passi al committente a costruzione ultimata, accettata e consegnata come nello schema legale tipico dell’appalto (ex artt. 1665, 1673, 1675 c.c.). Nella prassi le parti disciplinano il momento di passaggio della proprietĂ  in maniera divergente da quella surriferita, per essere maggiormente garantite da eventuali reciproci problemi di solvibilitĂ . Le garanzie contrattuali tipiche prevedono il diritto a favore del committente di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne lo stato a proprie spese, con libertĂ  di accesso al cantiere e in ogni luogo ove si stia costruendo la barca, compresi i locali dei subappaltatori. La verifica finale avviene a barca completata ed allestita, non appena il costruttore metta in condizioni il committente di poterla eseguire, ovvero lo avvisi che l’imbarcazione o la nave è pronta per la consegna. Nella maggior parte dei contratti è fissato un termine congruo per l’effettuazione della verifica finale. Alla verifica può seguire quell’atto a carattere recettizio che viene qualificato collaudo che consiste nella dichiarazione con cui il committente esprime all’appaltatore la propria accettazione od il proprio rifiuto dell’opera. L’accettazione segna il momento in cui l’appaltatore ha diritto di ottenere il pagamento della propria prestazione e la decadenza dalla garanzia legale per i vizi conosciuti o riconoscibili, a meno che non sottaciuti in mala fede dall’appaltatore... per saperne di piĂą abbonati a blumag.it! 

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