Sicuri anche a terra.

Alcune delle insidie che si possono nascondere nel rimessaggio o nel trasporto terrestre della barca.
In questo mese i cantieri iniziano a riempirsi, c’è grande affollamento e non sempre si pensa a qualcuna delle insidie che possono nascondersi in una gestione poco attenta del rimessaggio della nostra amata barca. Una delle cose a cui pensare, che spesso viene trascurata, è l’assicurazione.
Ma come direte voi, il premio RC l’ho pagato, che altro c’è adesso? C’è che la legge che rende l’assicurazione obbligatoria parla solo di navigazione e, pertanto, le barche che non siano in acqua ma sull’invaso o sul carrello non sono coperte per la responsabilità civile. Ciò vuol dire che se in cantiere, sull’invaso, scivola l’ancora che stavate diligentemente sbarcando sull’automobile del vicino, la polizza non paga; oppure, che se la barca cade dall’invaso di vostra proprietà e procura danni a qualcuno, la polizza non paga; e così via dicendo. Per ovviare a questo problema è necessario che sia presente la garanzia della sosta a terra, garanzia che fra l’altro costa anche molto poco.
Una altro aspetto da tener presente è l’eventuale trasferimento terrestre dell’imbarcazione: anche qui è opportuno che sia presente l’apposita garanzia.
A volte, infatti, quando si affida la barca a un trasportatore, non si pensa all’aspetto assicurativo, ma è un grave errore: molte volte mi è personalmente capitato di trovare trasportatori assolutamente privi di copertura relativa ai beni trasportati, o con coperture assolutamente insufficienti (tenete quest’aspetto a mente anche per quando comprate una barca nuova e dovete
pagare voi i costi di trasporto: la barca, spesso, viaggerà a vostro rischio e pericolo, perché legalmente già vostra anche se non l’avete ancora ricevuta in consegna dal cantiere).
Immaginate di aver appena acquistato una barca spendendo magari 200/250.000 Euro, potete accettare che viaggi assicurata per un massimale di 50.000 Euro? Eppure
capita molto spesso.
Ma poniamo il caso che la barca sia in cantiere, per strada è andato tutto bene, ora interviene la gru per scaricarla, oppure per alarla. Il cantiere è assicurato per i danni che può cagionarvi? Molti cantieri hanno una polizza RCT/O, cioè di Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori d’opera (i dipendenti), ma comprende l’uso della gru? E ancora: assicura le cose sollevate, trasportate e/o rimorchiate?
Magari vi dicono che c’è una polizza apposta per la gru, che però sovente copre solo i danni a terzi ma non assicura le cose sollevate; in una parola paga i danni che la vostra barca potrebbe fare cadendo sopra qualcosa di proprietà di terzi. Ma i danni a voi chi li paga? E se non c’è neppure l’RC della gru lo sapete che potreste essere chiamati a rispondere voi in quanto proprietari della barca?
Anche per questo, il livello minimo di protezione che dovreste garantirvi è quello di avere la copertura RC (danni a terzi) in occasione di alaggio, varo ecc.
La polizza corpi copre i vostri (ma solo i vostri) danni anche in questo caso.
Ma poniamo, come avviene - per fortuna - nella stragrande maggioranza dei casi, che sia andato tutto bene: la barca è tranquillamente sull’invaso di proprietà del cantiere così ne rispondono loro. Ma sulla barca vicina, il cantiere sta eseguendo dei lavori: si tratta di uno scafo in ferro, e voi che andate in cantiere una volta al mese, vi accorgete con orrore che tutta la coperta della vostra barca è irrimediabilmente puntinata di ruggine: gli sfridi di lavorazione dello scafo vicino si sono depositati macchiandovi in modo semi permanente, tutta la barca. Chi pagherà il danno? Il cantiere è assicurato? Non voglio qui fare del terrorismo, ma un’occhiata alle coperture assicurative vostre e di coloro a cui affidate la barca, forse sarebbe meglio darla.
Giorgio de Vecchi
Iscr. R.U.I n°E000315020 sez.E

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