La R.C. terzi a bordo: quando opera

Spettabile redazione, mi rivolgo al vostro esperto della rubrica assicurazioni per sapere se il comportamento della mia compagnia è stato corretto oppure no. Questo il problema: la moglie di un mio amico, ospite a bordo, si è fatta male mentre salpavamo l’ancora. Il marito manovrava il salpancora e lei aiutava a distribuire la catena nel pozzo ancora, quando inavvertitamente la mano sinistra le è finita tra la catena e il salpancora e le ha stritolato il mignolo e il medio. Pensavo che i danni subiti dalle persone trasportate a bordo fossero coperti dalla polizza di Responsabilità Civile, ma la compagnia di assicurazioni ha respinto il sinistro. Nelle esclusioni c’è scritto che la polizza non vale “per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione”. Ma nel mio caso era tutto assolutamente in regola!! Capirete che il sinistro è di una certa rilevanza poiché il danno alla mano è stato piuttosto serio. (M.P.- Roma)
Senza vedere tutto il carteggio relativo al sinistro e conoscere la reale dinamica dei fatti è difficile dare una risposta; tuttavia ci sembra che il comportamento della sua compagnia di assicurazioni sia in linea di principio corretto. La polizza di responsabilità civile terzi, obbligatoria ex D.L.vo 209/05 (che ha sostituito la vecchia legge 990/69), a cui lei si riferisce, copre i terzi trasportati a bordo, ma solo ed esclusivamente in quanto semplici passeggeri. Se, invece, gli ospiti a bordo prendono parte attiva alle manovre o alla condotta dell’imbarcazione - come sembra sia avvenuto in questo caso - perdono lo status di terzi trasportati per acquisire invece quello di “equipaggio”, e in quanto tali non più coperti dalla polizza Responsabilità Civile obbligatoria di cui sopra. Da tenere in conto che la mancanza di copertura assicurativa non implica automaticamente l’esclusione di un’eventuale responsabilità , ma solo che in quel caso dovrà essere accertata giudizialmente.
Tuttavia per tutelare gli ospiti a bordo, che molto spesso prendono parte alla condotta della barca, è possibile stipulare delle coperture infortuni per garantire un capitale in caso di morte o d’invalidità permanente ed eventualmente una somma per il rimborso delle spese mediche. Queste polizze infortuni possono essere nominative, ma anche generiche, ritenendo assicurate tutte le persone a bordo. In questo caso si assicura il numero massimo delle persone imbarcabili, come risulta dalla Licenza di Navigazione o dagli altri documenti.
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