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La R.C. terzi a bordo: quando opera

La R.C. terzi a bordo: quando opera

Gennaio 2011 | Autore: Redazione Blumag
Assicurazioni


Spettabile redazione, mi rivolgo al vostro esperto della rubrica assicurazioni per sapere se il comportamento della mia compagnia è stato corretto oppure no. Questo il problema: la moglie di un mio amico, ospite a bordo, si è fatta male mentre salpavamo l’ancora. Il marito manovrava il salpancora e lei aiutava a distribuire la catena nel pozzo ancora, quando inavvertitamente la mano sinistra le è finita tra la catena e il salpancora e le ha stritolato il mignolo e il medio. Pensavo che i danni subiti dalle persone trasportate a bordo fossero coperti dalla polizza di Responsabilità Civile, ma la compagnia di assicurazioni ha respinto il sinistro. Nelle esclusioni c’è scritto che la polizza non vale “per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione”. Ma nel mio caso era tutto assolutamente in regola!! Capirete che il sinistro è di una certa rilevanza poiché il danno alla mano è stato piuttosto serio. (M.P.- Roma)

Senza vedere tutto il carteggio relativo al sinistro e conoscere la reale dinamica dei fatti è difficile dare una risposta; tuttavia ci sembra che il comportamento della sua compagnia di assicurazioni sia in linea di principio corretto. La polizza di responsabilità civile terzi, obbligatoria ex D.L.vo 209/05 (che ha sostituito la vecchia legge 990/69), a cui lei si riferisce, copre i terzi trasportati a bordo, ma solo ed esclusivamente in quanto semplici passeggeri. Se, invece, gli ospiti a bordo prendono parte attiva alle manovre o alla condotta dell’imbarcazione - come sembra sia avvenuto in questo caso - perdono lo status di terzi trasportati per acquisire invece quello di “equipaggio”, e in quanto tali non più coperti dalla polizza Responsabilità Civile obbligatoria di cui sopra. Da tenere in conto che la mancanza di copertura assicurativa non implica automaticamente l’esclusione di un’eventuale responsabilità, ma solo che in quel caso dovrà essere accertata giudizialmente.

Tuttavia per tutelare gli ospiti a bordo, che molto spesso prendono parte alla condotta della barca, è possibile stipulare delle coperture infortuni per garantire un capitale in caso di morte o d’invalidità permanente ed eventualmente una somma per il rimborso delle spese mediche. Queste polizze infortuni possono essere nominative, ma anche generiche, ritenendo assicurate tutte le persone a bordo. In questo caso si assicura il numero massimo delle persone imbarcabili, come risulta dalla Licenza di Navigazione o dagli altri documenti.


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