La perizia assuntiva

Se per assicurare un’automobile basta far riferimento ai listini specializzati, e con assicuratori giustamente scrupolosi visionare il mezzo, facendo magari quattro fotografie, questo per le barche non è possibile. I motivi sono svariati: la complessità tecnica di una barca; l’ambiente aggressivo nel quale si muove (il mare, l’acqua e il sole, in genere sono elementi che deteriorano molti materiali); e l’ampiezza delle coperture solitamente prestate con le polizze richiedono che per stipulare un contratto che garantisca la barca (la polizza corpi) si fornisca all’assicuratore una perizia sullo stato dell’imbarcazione, se questa ha più di quattro o cinque anni di vita.
Inoltre, pur esistendo dei listini specializzati sul valore delle unità da diporto, la quantità di modelli immensamente maggiore rispetto al mondo automobilistico e i differenti possibili allestimenti, rendono improponibile affidarsi solamente alle pubblicazioni specializzate. Continuando il paragone con il settore auto la questione è comprensibile ancor di più se si confronta la vita media di un’automobile con quella, molto più lunga, di una barca da diporto: un’auto di venti o trent’anni fa per essere assicurata contro il furto e l’incendio certamente andrebbe periziata, quantomeno per stabilirne l’effettivo valore; se si pensa che la barca ha anche la garanzia per i danni propri, equivalente a una Kasko delle autovetture, ecco che risulta molto chiaro il perché serve la perizia.
Inoltre, l’autovettura, ogni due anni successivi ai primi quattro dalla data di immatricolazione, deve superare una revisione, mentre la barca ha i controlli del Certificato di Sicurezza ogni cinque anni, ma solo dall’ottavo o decimo anno di vita, a seconda del caso. Ecco perché dopo i primi anni di vita e poi regolarmente con la stessa scadenza, gli assicuratori desiderano avere una perizia aggiornata. La perizia, il cui costo è a carico dell’armatore, dovrebbe riportare lo stato dell’imbarcazione descritta nelle sue componenti principali e una valutazione sull’effettivo valore dell’unità da diporto. E’ un documento utile non solo nella fase assuntiva del rischio, quando cioè si valuta il costo della polizza e le condizioni da applicare, ma anche in caso di sinistro poiché è una sorta di fotografia descrittiva dello stato della barca in un determinato momento; una base da cui partire per poi fare tutti i ragionamenti e i calcoli del caso.
Comunque, si tenga presente che la perizia a fini assicurativi, per quanto dettagliata e precisa possa essere, è solo un’attestazione sulle condizioni generali della barca e non una certificazione d’idoneità alla navigazione né l’accertamento di eventuali vizi occulti della barca e/o dei materiali che la compongono; perizia per la quale occorrerebbe un’indagine assai più approfondita. Essendo compilata e firmata da un tecnico che se ne assume la responsabilità civile e penale, si comprende come sia utile per l’assicuratore potersi fidare della veridicità di questo documento. Per questo, a garanzia di tutte le parti coinvolte, assicurato e assicuratore, è bene che siano utilizzati tecnici di comprovata esperienza nel settore, di chiara onestà e serietà professionale.
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