Copertura a vela o a motore?

Nonostante siano passati anni dall'entrata in vigore del nuovo codice della navigazione e del codice delle assicurazioni private, molti testi di polizza di Responsabilità Civile sono tutt'ora ancorati alla vecchia legge 990 per quanto attiene le definizioni; questo può procurare qualche malinteso nell'utenza.
Da anni siamo ormai abituati a classificare le UnitĂ da Diporto in: Natanti (a vela o a motore e non immatricolati, fino a 10 metri di lunghezza); Imbarcazioni (a vela o a motore fino a 24 metri di lunghezza); Navi da Diporto (a vela o a motore oltre 24 metri di lunghezza).
Tali classificazioni sono importanti per il diportista perché tutte le leggi sono state armonizzate su di esse. Tuttavia, molte compagnie di assicurazioni nell'ambito della Responsabilità Civile Terzi continuano a usare la vecchia dizione di Natanti riferendosi in modo generico a tutte le unità da diporto. E' un effetto della vecchia legge 990/69 che non prevedeva l'attuale classificazione ma che potrebbe oggi generare qualche confusione, che regna anche fra gli operatori assicurativi meno avvezzi al settore.
C'è poi un'altra cosa che contribuisce a diminuire la chiarezza: da parte anche di qualche assicuratore si sente talvolta dire che non sempre la polizza di RC obbligatoria assicurerebbe la navigazione a vela dell'unità da diporto. Vediamo di capire meglio: se l'unità da diporto ha un motore entrobordo la questione non si pone; infatti, se si trattasse di un'imbarcazione questa sarebbe assicurata non sulla matricola del motore, ma sulla sigla e numero d'identificazione (la targa) e a nulla rileverebbe - ai fini della validità della polizza - che il motore, le cui caratteristiche sono state magari utilizzate per la tariffazione del premio, sia acceso oppure no: la garanzia c'è ed è operante; un'esclusione esplicita della navigazione a vela non esiste nei testi delle compagnie italiane.
Se l'unità fosse un natante, la cui identificazione in polizza è sempre sulla base della matricola del motore, la presenza dell'entrobordo (concettualmente inamovibile) fa sì che la garanzia sia sempre operante: da nessuna parte, infatti, è scritto che il motore dev'essere in funzione, e che sia a bordo non v'è dubbio; c'è dunque certezza che sia quello il natante che l'assicuratore deve garantire, e la polizza, non avendo una esplicita esclusione, è operativa. Nel caso di motori fuoribordo (sulle barche a vela sono in genere di piccola taglia) il problema potrebbe porsi. Se il motore è installato a bordo la copertura assicurativa obbligatoria per legge c'è, indipendentemente dal funzionamento o meno del motore. Qualora esso però non fosse imbarcato, trattandosi di un natante non altrimenti identificabile in polizza, la copertura assicurativa potrebbe non esistere, a meno che sia stata prevista apposita clausola. Si tenga presente che la legge impone solo l'assicurazione dei motori (di qualunque tipo e potenza) e che l'uso di mezzi nautici non a motore di modesta lunghezza è, in genere, garantito con la polizza RC del capofamiglia.
Articoli correlati
-
//Non ci sono articoli correlati.
Commenti
Inserisci il tuo commento
Compila il form sottostante - Tutti i campi sono obbligatori




